Art. 11.
(Scuola secondaria di primo grado
ad indirizzo musicale).

      1. Nell'ambito della scuola secondaria di primo grado, per permettere il proseguimento del percorso didattico-formativo di indirizzo musicale, è istituita, con sedi su tutto il territorio nazionale, la scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.
      2. In prima applicazione, diventano scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale le scuole medie ad indirizzo musicale, le scuole secondarie di primo grado sedi di laboratorio musicale e le scuole secondarie di primo grado facenti parte di un istituto comprensivo sede di laboratorio musicale o di scuola media ad indirizzo musicale.
      3. L'offerta formativa della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale assicura il proseguimento della didattica musicale iniziata nelle scuole primarie ad indirizzo musicale nei tre indirizzi strumentale, vocale e coreutico, dal punto di vista teorico, storico e della pratica musicale e coreutica.
      4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, previo parere del CNAM, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti orari, programmi, esami, organizzazione e articolazione interna degli istituti di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi della presente legge. Con l'entrata in vigore del suddetto decreto, decadono le norme in vigore che disciplinano le attuali scuole medie ad indirizzo musicale.
      5. Gli istituti di cui al comma 1, sulla base delle richieste dei genitori e degli alunni e nell'ambito del piano dell'offerta formativa, istituiscono cattedre di strumento musicale, canto e danza.
      6. Lo studio dello strumento musicale, del canto o della danza negli istituti di cui al comma 1 ha inizio il primo anno e dura tre anni.
      7. Le scuole secondarie di primo grado non ad indirizzo musicale possono richiedere

 

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la trasformazione in scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale agli organi di cui all'articolo 19.